Art. 7.
(Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare).

      1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla presente legge.
      2. Nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei sistemi di assistenza

 

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domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei servizi di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
      3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forma coordinata con gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate dal rispettivo piano socio-assistenziale, promuovono l'istituzione di appositi sportelli per le famiglie, finalizzati ad agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e a svolgere un'attività di supporto per l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.